Il 17 maggio 2023, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno adottato il Regolamento (UE) 2023/956, istituendo il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere noto come CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism). Questa iniziativa economica mira a mitigare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dell’industria, concentrandosi sulle importazioni di prodotti a maggiore intensità di carbonio da paesi extra UE. Il CBAM sarà implementato attraverso due fasi chiave.
Il 1 ottobre 2023, è iniziata la fase di transizione, focalizzata sulla raccolta di informazioni e sulla valutazione delle emissioni incorporate. Durante questa fase, vengono autorizzati i soggetti obbligati, noti come dichiaranti autorizzati CBAM. Il CBAM si applica inizialmente alle importazioni di beni e precursori con produzione intensiva di carbonio e alto rischio di carbon leakage (rilocalizzazione delle emissioni di carbonio), come cemento, ferro, acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno. L’obiettivo del periodo transitorio è fungere da fase pilota, raccogliendo informazioni utili per perfezionare la metodologia definitiva.
La graduale introduzione del CBAM consente una transizione oculata per le imprese dell’UE e non dell’UE. Durante questo periodo, gli importatori devono solo segnalare le emissioni di gas serra (GHG) incorporate nelle loro importazioni attraverso un reporting trimestrale, senza effettuare pagamenti. Le emissioni indirette saranno incluse dopo il periodo transitorio in alcuni settori, secondo una metodologia definita nel Regolamento di Esecuzione del 17 agosto 2023.
Dal 1 gennaio 2026, la seconda fase sarà completamente operativa, coesistendo con l’EU ETS fino al 31 dicembre 2033. Gli operatori soggetti al CBAM dovranno acquistare e restituire certificati CBAM proporzionali alle emissioni incorporate nelle merci. Le regole dettagliate per questa fase devono ancora essere definite dalla Commissione europea e saranno approfondite con l’approvazione della normativa e della documentazione correlata.
Gli importatori UE di beni soggetti al CBAM devono registrarsi presso le autorità nazionali e possono acquistare certificati CBAM, con prezzi basati sulle quote settimanali dell’EU ETS. Devono dichiarare annualmente le emissioni incorporate nelle loro importazioni e restituire i certificati corrispondenti. Tuttavia, se dimostrano che il costo del carbonio è stato già pagato durante la produzione, possono dedurre l’importo corrispondente.
Una revisione del funzionamento del CBAM durante la fase transitoria sarà conclusa prima dell’entrata in vigore del sistema definitivo. Simultaneamente, sarà esaminato il campo di applicazione dei prodotti per valutare l’inclusione di altri beni prodotti nei settori coperti dall’EU ETS nel CBAM, con una tabella di marcia per l’inclusione entro il 2030.




